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Scopri di piùDomande Frequenti
Autoscuole
SI. Presentazione duplicato patente + compilazione di modulo apposito.
Alla presentazione pratica e richiesta esperimento, verrà comunicata la data nel quale verrà svolto.
Si deve andare in richiesta patenti, richiesta esame, inserimento, mettere cognome e protocollo certificato, ricerca, al fondo visualizza ricevuta e il portale genera il pdf
Il nuovo numero per il servizio di interrogazione punti patente 0645775962 in sostituzione dello 848782782
Si deve andare nella sezione gestione rinnovi del portale e scegliere recupero credito e la data inserimento, da li mostra quelli che si hanno in sospeso e si possono collegare ad una nuova pratica
Dopo tre giorni si possono utilizzare.
Sì, se si fanno rinnovi, duplicati e pratiche PATENTI
No, serve un decreto dirigenziale che non è ancora stato pubblicato
No, anche perché per l’estero rimane il vincolo del codice 78, l’unico codice 78 che sparisce è quello sulla patente AM
Si è vero
Al massimo per ogni verbale ne possono togliere 15, visto che non è prevista la sospensione! In questo caso le infrazioni sono tante ma il verbale uno solo quindi confermo solo 15 punti
SI, il veicolo deve essere di proprietà dell'autoscuola.
Si. L'autoscuola in fase di caricamento della pratica sul portale dell'automobilista deve ricordarsi di togliere il codice 78 dalla riga della patente AM perchè il sistema in automatico non lo fa.
Deve prima rinnovare la CQC merci e poi fare il corso di estensione. Oppure, strada sconsigliata, rinuncia alla CQC merci e fa 140 ore per avere l’attestato CQC persone. Quindi conviene rinnovare e poi fare estensione persone.
Si può guidare
Se ha conseguito la patente DE e successivamente consegue la patente C non ha diritto alla patente CE
Inseriamo noi sul portale col codice 97 nella tendina a lato della patente c1
Buongiorno esatto le guide obbligatorie non servono perchè erano già state svolte al conseguimento della patente B 78. Per il certificato medico invece serve di nuovo per la presentazione della pratica che si fa direttamente sul portale.
Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purchè accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
Il permesso nostro vale solo x B. Se la patente scade nel 2029 vuol dire che ha anche la C. Il permesso per la patente D può farlo solo umc o la cml.
Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:
a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l’ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un legale;
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.
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